Agenzia Entrate: colonnine condominiali rientrano nel Superbonus anche se l’accesso non è delimitato
Nei giorni scorsi L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata attraverso un documento ufficiale (Risposta 585/2022) riguardo alla possibilità di installare una colonnina di ricarica condominiale come intervento trainato dal Superbonus 110 anche se l’accesso all’unità condominiale di pertinenza dove è prevista l’ubicazione del caricatore non è delimitato da cancelli o sbarre d’accesso.
Il richiedente infatti ha contattato l’Agenzia delle Entrate per capire se l’installazione può rientrare tra gli interventi trainati anche se la colonnina è posizionata in un luogo di fatto accessibile al pubblico, come riportato testualmente all’interno del documento: “L’istante intende effettuare, quale intervento trainato, l’istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al piano terreno dell’edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell’abitazione, usufruendo del citato Superbonus. Al riguardo, fa presente che ai fini della predetta detrazione, l’articolo 119, comma 8, del decreto Rilancio richiama espressamente l’articolo 16ter del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ai sensi del quale, per accedere alle agevolazioni fiscali, le infrastrutture di ricarica «devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».
Il dubbio verte, riassumendo, intorno alla mancanza di un effettivo “ostacolo” all’ingresso di persone non autorizzate alla pertinenza dell’unità immobiliare dove si desidera installare la colonnina. Premesso quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1 d e h del Decreto legislativo 257 del 16 dicembre 2016, in cui vengono definite le condizioni necessarie affinché un punto di ricarica venga definito non accessibile al pubblico, ovvero:
– Un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
– Un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
– Un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
L’Agenzia delle Entrate ha definito come lecita la richiesta visto che, in questo caso specifico: l’infrastruttura di carica è installata nel posto auto del richiedente, situato al piano terra dell’edificio condominiale e proprio per questo soddisfa la condizione di “punto di ricarica non accessibile al pubblico essendo installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti”.
A questo link è disponibile il documento completo con la risposta dell’Agenzia delle Entrate