Ricarica condominiale: prodotti più versatili per adattarsi a ogni contesto
La ricarica privata o ad accesso condiviso all’interno dei complessi residenziali rimane un tema complicato e interessato da diverse criticità. Mentre in Italia la possibilità di installare una wall box, anche all’interno del proprio garage, è un’opportunità tutt’altro che scontata, a livello europeo le associazioni stanno lavorando per ottenere normative comuni che possano tutelare chi sceglie l’elettrico. Intanto l’industria amplia l’offerta con EV-charger e soluzioni pronte a rispondere alle diverse esigenze
Per coloro che dispongono di un box privato all’interno di un condominio la possibilità di installare una wall box a uso privato è una pratica semplice solo in apparenza. Nonostante in passato l’argomento sia già stato trattato anche su queste pagine, la situazione nel nostro Paese rimane particolarmente complessa. Fatta eccezione per i casi, ancora molto rari, in cui ci sia una volontà comune e condivisa tra condomini particolarmente lungimiranti di procedere con l’installazione di stazioni di ricarica – e in questo caso subentrano service partner e installatori che si occupano di procedere con progetti chiavi in mano – per i singoli o per la minoranza dei residenti intenzionati a passare all’elettrico sfruttando i benefici della ricarica domestica il quadro generale presenta diverse criticità.
Nonostante la domanda per questo tipo di procedura sia in costante crescita, la ricarica condominiale in Italia si scontra con diversi aspetti giuridici poco incoraggianti legati alle proprietà comuni ed esclusive, alla necessità di autorizzazioni e soprattutto al quorum richiesto dall’assemblea condominiale. L’articolo 17-quinquies del Decreto Legge 83/2012 prevede infatti che le opere per l’installazione di un’infrastruttura di ricarica condominiale debbano essere approvate in fase di assemblea in seconda convocazione con la maggioranza espressa dall’articolo 1136, comma 3 del Codice Civile. Inoltre, l’installazione di colonnine rientra nell’ambito delle manutenzioni straordinarie: l’articolo 1135 del Codice civile impone a questo proposito la costituzione obbligatoria di un fondo speciale e l’assemblea dovrà deliberare la costituzione di un fondo speciale in mancanza del quale ogni decisione potrà essere annullata. Affinché sia possibile procedere con i lavori è necessario ottenere la maggioranza del voto degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
In caso contrario il condomino potrà procedere installando la wall box a proprie spese e gli altri condomini potranno godere dei vantaggi del lavoro effettuato concorrendo alle spese dell’opera in base ai millesimi di proprietà. Facile nella teoria, più complesso nella pratica: bisogna infatti tener conto dello stato in cui vertono gran parte degli edifici non recentissimi, in cui l’energia dei box potrebbe essere fornita da un Pod condiviso e dove, per l’installazione di una wall box in sicurezza, è necessario sostituire le canaline esistenti oppure crearne di nuove e adattare un impianto obsoleto ai nuovi standard. Senza considerare, appunto, l’eventualità di un nuovo contatore o dei relativi meter per il conteggio dei kWh consumati. Tutto questo molto spesso comporta un investimento difficilmente sostenibile dal singolo. Nel caso in cui invece la stazione di ricarica si trovi all’interno di un box o autorimessa privata e che l’installazione della stessa riguardi solo il proprietario dell’unità senza alcun intervento sulle parti comuni e sulla sicurezza o tenuta dell’impianto, il condomino può procedere senza il permesso dell’assemblea, ma è comunque tenuto ad avvisare l’amministratore che, in questo caso, dovrà garantire che l’installazione osservi tutte le norme di sicurezza previste e che non pregiudichi in alcun modo lo stato di salute delle parti comuni.
Questo contesto trova riscontro presso complessi residenziali particolarmente recenti, in cui la fornitura energetica dei box è già legata al contatore privato del condomino e che quindi non prevede alcun intervento particolare. Fatto salvo che la presenza di più punti di ricarica all’interno di diverse autorimesse nel medesimo complesso residenziale potrebbe prevedere un aggiornamento del CPI (Codice Prevenzione Incendi). Quindi, se l’autorimessa è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, perché superiore ai 300 mq come previsto dalla legge, in aggiunta agli estintori già presenti ne va installato uno ogni 5 punti di ricarica (in posizione segnalata e facilmente accessibile). Nel caso in cui la maggioranza dell’assemblea deliberi l’installazione delle stazioni di ricarica è necessario stabilirne le regole di fruizione. Questo perché, nel caso in cui non ci fossero abbastanza punti di ricarica per tutti i condomini, oppure se l’utilizzo di tutte le stazioni comporta delle criticità in termini di consumo energetico con conseguenti sovraccarichi, la legge prevede la necessità di stabilire dei turni, con tutte le possibili problematiche che questo comporta.
Inoltre bisogna individuare un criterio e impiegare delle soluzioni che consentano di rendicontare l’utilizzo delle stazioni in modo che l’amministratore abbia la possibilità di addebitarne correttamente i costi. Infine, alle colonnine si applicano i divieti previsti per le innovazioni condominiali, che interessano eventuali modifiche materiali o funzionali volte al miglioramento delle parti comuni. L’installazione di stazioni di ricarica è vietata se pregiudica la stabilità o la sicurezza dell’edificio, se ne altera il decoro architettonico o se rendono altre parti comuni inservibili dall’uso o dal godimento anche di un solo residente. Anche da questo punto di vista è evidente come, per poter procedere, sia necessario poter contare sull’appoggio e sul buon senso di tutte le parti coinvolte. Una condizione che attualmente, quando si parla di auto elettriche, nella realtà dei fatti, è ancora molto rara e poco diffusa.
A questo link l’articolo completo pubblicato su E-Ricarica di marzo