Agenzia delle Entrate: i rimborsi delle ricariche ai dipendenti aziendali vanno tassati
Secondo un recente documento pubblicato dall’Agenzie delle Entrate (la risposta N. 421/2023 che è possibile leggere integralmente a questo link), viene stabilito che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente per rimborsare la ricarica dell’auto elettrica effettuata presso il proprio domicilio concorrono alla determinazione del reddito e devono quindi essere tassate, non rientrando nell’ambito dei fringe benefit e nelle deroghe al principio di omnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del Tuir.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata in seguito alla richiesta da parte di una società che – assegnate auto ibride plug-in e full electric ai propri dipendenti per uso promiscuo – chiedeva la possibilità di riconoscere agli stessi il rimborso delle spese sostenute per la ricarica presso le proprie abitazioni. La società riteneva che tali spese dovessero rientrare nell’esclusione da imposizione fiscale (ex articolo 51, comma 4 lettera A del Tuir) se rimborsate dall’azienda, in quanto costituiscono anticipazione per conto del datore di lavoro. Inoltre, sempre secondo il parere della società, anche gli oneri sostenuti dai dipendenti per il costo delle infrastrutture (ovvero wall box, colonnine di ricarica e adeguamento del contatore), se rimborsati dall’azienda, devono essere esclusi da tassazione.
L’Agenzia delle Entrate si è invece espressa con parere contrario, come riportato nello stralcio della lettera qui di seguito: “Per quanto riguarda il consumo di energia, si evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Al riguardo si evidenzia che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc. (par. 2.1 della circolare n. 326 del 1997), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione (…)”.